Statuto dell'Unione dei Consoli Onorari d'Italia nel Mondo

Il documento ufficiale che definisce finalità, organizzazione e funzionamento dell'UCOIM

Lo Statuto dell'UCOIM è il documento fondamentale che definisce struttura, scopi e modalità di funzionamento dell'Unione.

Le ultime modifiche allo Statuto sono state approvate all'unanimità dal XII Congresso Internazionale svoltosi a Roma il 10 maggio 2019.

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Statuto UCOIM

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita -senza intenti politici, sindacali o lucrativi- una associazione denominata "Unione dei Consoli Onorari d'Italia nel Mondo" (U.C.O.I.M.), della quale è prevista l'erezione in ente morale.

Articolo 2 – FINALITÀ

L'Unione, associazione senza scopo di lucro, tenendo a mente l'impegno delle Autorità italiane responsabili della politica estera, in primo luogo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale verso il quale intende stabilire e mantenere i migliori rapporti di collegamento, a tutela della funzione del Console Onorario d'Italia nei Paesi Esteri ed auspicando una sempre maggiore sensibilità verso tale impegno ha per scopo:

- di promuovere contatti tra i Consoli Onorari d'Italia per consolidare i loro legami, in vista della realizzazione di una sempre migliore tutela dei cittadini italiani nei Paesi Esteri;

- di armonizzare le loro attività;

- di diffondere tra i suoi membri le informazioni, di ogni specie, utili allo svolgimento delle funzioni consolari;

- di adoperarsi per la salvaguardia della dignità e del prestigio delle missioni consolari condotte dai Consoli Onorari d'Italia, secondo le regole internazionali e, ove occorra, in accordo con i Consoli di carriera e dei Sigg. Ambasciatori da cui dipendono nelle rispettive giurisdizioni;

- di adoperarsi affinché la condizione giuridica dei Consoli Onorari d'Italia sia, sotto tutti gli aspetti, conforme alle esigenze funzionali della missione alla quale essi sono preposti;

- di operare affinché lo status dei Consoli Onorari si iscriva nel quadro della regolamentazione internazionale, in particolare della Convenzione di Vienna del 21 aprile 1963;

- di promuovere e favorire tutte le iniziative affini, sociali, culturali, umanitarie, comunque atte ad incrementare un proficuo collegamento fra i Consoli Onorari d'Italia e quelli che nelle loro giurisdizioni rappresentano Paesi Esteri nell'intento di valorizzare la funzione consolare onoraria ovunque essa venga svolta;

- di disciplinare e concordare con le Istituzioni, le Autorità e gli Enti nei quali il Console Onorario d'Italia opera ogni iniziativa volta ad assicurare ai cittadini italiani o di origine italiana quell'assistenza umanitaria e sociale di cui essi avessero bisogno ai fini di una migliore integrazione nelle loro condizioni di vita e di soggiorno.

Articolo 3 - SEDE

La sede dell'Unione è in Roma presso il Circolo degli Esteri e potrà essere trasferita altrove, in caso di necessità o convenienza, su delibera del Consiglio di Presidenza.

Articolo 4 - DURATA

L'Unione avrà durata illimitata, salvo deliberazione del Consiglio di Presidenza.

Articolo 5 - COMPOSIZIONE

L'Unione è costituita da Soci effettivi e Soci d'Onore.

I Soci effettivi sono i Consoli Generali Onorari, i Consoli Onorari, i Vice Consoli Onorari e gli Agenti Consolari Onorari autorizzati a rappresentare, secondo la normativa internazionale, la Repubblica Italiana nei Paesi Esteri.

La qualità di socio si perde per esercizio del diritto di recesso o per delibera del Consiglio Direttivo sulla base di motivate ragioni.

I Soci d'Onore sono Personalità del mondo diplomatico, consolare, politico, culturale che abbiano contribuito, in maniera eminente, alla valorizzazione della funzione consolare onoraria od anche Consoli Onorari d'Italia, cessati dal servizio attivo, che si sono contraddistinti nello sviluppo e nell'accrescimento dell'U.C.O.I.M. onorando con impegno e prestigio, il Paese da essi rappresentato. I Soci d'Onore possono anche far parte degli Organi Sociali con diritto di voto.

Articolo 6 - ORGANI STATUTARI

Gli Organi, secondo statuto, dell'Unione sono:

a) il Congresso Internazionale

b) il Presidente Emerito (attualmente vacante)

c) il Presidente Onorario

d) il Presidente Effettivo

e) il Segretario Generale

f) il Consiglio Direttivo

g) il Consiglio di Presidenza

h) il Collegio dei Revisori (attualmente soppresso)

i) il Collegio dei Probiviri (attualmente soppresso)

La durata delle cariche è di tre anni con possibilità di reincarico.

Articolo 7 - CONGRESSO INTERNAZIONALE

Il Congresso Internazionale, composto da tutti gli associati in attività ed appartenenti alle quattro classi consolari, è l'organo deliberativo dell'Unione e provvede, fra l'altro, alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Il Congresso Internazionale viene convocato dal Presidente Effettivo o, su sua delega, dal Segretario Generale con avviso specificante i capi all'ordine del giorno, la data e il luogo di riunione, tutte le volte che il Presidente lo riterrà utile oppure su richiesta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o di un terzo dei soci. In ogni caso il Congresso sarà convocato al termine di ogni anno, preferibilmente di volta in volta in Stato diverso per l'approvazione della Relazione del Congresso, della Relazione del Collegio dei Revisori e del rendiconto finanziario.

Ogni ufficio consolare ha diritto ad un solo voto da esercitarsi dal suo componente di grado più alto intervenuto nel Congresso Internazionale. Il socio impedito può delegare per iscritto altro socio.

Alle riunioni del Congresso possono partecipare i 3 Presidenti (Emerito, Onorario ed Effettivo) e il Segretario Generale dell'U.C.O.I. (Unione dei Consoli Onorari in Italia) per il rilevante ruolo che essa svolge da più di quarant'anni per rafforzare il prestigio della funzione consolare onoraria nel Mondo.

Articolo 8 - PRESIDENTI

Il Presidente Emerito dell'Unione assume tale carica alla cessazione del suo mandato di Presidente effettivo e presiede i Congressi e il Consiglio con diritto di voto.

Il Presidente Onorario dell'Unione viene eletto dal Consiglio di Presidenza che lo sceglie fra i propri componenti presiede i Congressi e il Consiglio con diritto di voto.

Il Presidente Effettivo viene eletto dal Consiglio Direttivo che lo sceglie fra i propri componenti e presiede i Congressi e il Consiglio con diritto di voto. Rappresenta l'Unione e assume la carica di Presidente per tre anni e può essere rieletto. In caso di indisponibilità temporanea la Presidenza sarà assicurata dai V.Presidenti, secondo l'ordine di anzianità.

Il Presidente Effettivo presiede il Congresso Internazionale dell'Unione ed il Consiglio Direttivo e assicura l'esecuzione delle decisioni prese. Egli, unitamente al Segretario Generale, rappresenta l'Unione e in tale qualità cura i rapporti con il Ministero degli Affari Esteri in Italia nonché con Organismi e Sodalizi costituiti in altri Paesi che abbiano, per quanto di ragione, le stesse finalità di cui all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 9 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell'Unione viene eletto dal Consiglio di Presidenza che lo sceglie fra i propri componenti. Egli, in collegamento con il Presidente Effettivo, attua le deliberazioni assembleari, coordina tutta l'attività dell'Unione; ne tiene i rapporti all'interno ed all'esterno; cura ogni necessario adempimento: compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione compreso quello –qualora ci fossero- di riscuotere somme, rilasciare quietanze e accendere conti presso Istituti di Credito; provvede a convocare il Congresso Internazionale e il Consiglio; redige e autentica i verbali dei detti organi.

Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da 37 membri che rappresentano possibilmente ciascuna delle quattro classi consolari operanti nei diversi Paesi dei cinque Continenti. Esso è composto da: il Presidente Onorario, il Presidente Effettivo, il Segretario Generale, 12 Vice-Presidenti e 20 altri componenti nonché 2 Rappresentanti dell'U.C.O.I.

Al Consiglio Direttivo possono far parte anche Ambasciatori a riposo nonché 3-4 Componenti del Consiglio Direttivo dell'U.C.O.I. (Unione dei Consoli Onorari in Italia) nel precipuo intento di stabilire un più diretto rapporto di lavoro e di collaborazione tra le due consorelle Associazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente e del Segretario Generale almeno due volte l'anno e le riunioni possono essere tenute anche mediante sistemi di collegamento a distanza.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente Effettivo avrà valore preponderante. Su richiesta del Presidente in caso di urgenza le decisioni possono essere assunte anche con sistemi di consultazione scritta o in via telematica.

Inoltre il Consiglio Direttivo ratifica l'annuale rendiconto del Collegio dei Revisori e può assegnare premi o targhe a Personalità od Enti che abbiano riservato particolare attenzione alla funzione consolare onoraria o che abbiano contribuito allo sviluppo dell'U.C.O.I.M.

Il Presidente può consultare gli altri membri del Consiglio Direttivo con ogni mezzo appropriato.

Articolo 11 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è costituito di diritto, dal Presidente Emerito, dal Presidente Onorario, dal Presidente Effettivo e dal Segretario Generale. Esso è deputato a statuire su questioni più urgenti.

Articolo 12 - COLLEGIO DEI REVISORI (attualmente soppresso)

Il Collegio dei Revisori controlla e revisiona tutte la gestione e l'attività amministrativa dell'Unione, accertando, in particolare, la regolare tenuta della contabilità; l'aggiornamento dei registri sociali; la rispondenza delle consistenze; redigendo a fine anno una relazione illustrativa del rendiconto. Il Collegio dei Revisori è costituito da tre Revisori effettivi e due supplenti ed è nominato dal Congresso Internazionale su proposta del Consiglio Direttivo fra gli associati di specifica competenza professionale.

Articolo 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI (attualmente soppresso)

Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri Consoli Onorari d'Italia o giuristi esterni di nazionalità italiana, per decidere di ogni questione tra gli Associati e sull'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, compresa la rimozione dalle cariche statutarie a causa di violazione dello stesso Statuto.

Articolo 14 - LOGO

Il logo dell'U.C.O.I.M. è rappresentato dal mappamondo in verde, recante sul fronte il continente europeo ed africano, circondato da un alone scuro con alla sinistra un semicerchio e alla destra cinque stelle rappresentanti i cinque continenti e al di sotto la scritta U.C.O.I.M.

Articolo 15 - GRATUITÀ DELLE FUNZIONI E DELLE CARICHE

Tutte le funzioni e le cariche dell'Unione non sono remunerate.

Articolo 16 - DISPONIBILITÀ PATRIMONIALI ED ECONOMICHE

I mezzi finanziari della Unione sono costituiti dalle contribuzioni annuali dei soci, nella misura che si fisserà in rapporto all'andamento delle spese correnti nonché dalle contribuzioni particolari e volontarie.

L'Unione, in persona del Presidente e del Segretario Generale, potrà inoltre accettare donazioni e legati di natura mobiliare e/o immobiliare che andranno a costituire fondo patrimoniale disponibile nonché contributi da parte di organismi internazionali (quali le Nazioni Unite, l'Unione Europea, ecc.) ovvero nazionali ed anche donazioni di privati.

I soci potranno versare contributi volontari. Ciascun componente, d'intesa con il Consiglio di Presidenza, potrà assumere iniziative verso tali organismi per il conseguimento di contributi e donazioni, allo scopo di facilitare il raggiungimento delle finalità statutarie.

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